Art. 57 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 57

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 25 lug 1970
L' della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente: " Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata . Il permesso è rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto è approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare. In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la più razionale e completa ricerca ed assicuri la più sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi".
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