Art. 56 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 56

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può autorizzare, nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, un'attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, escluse le perforazioni meccaniche fatta eccezione per quelle necessarie per compiere i rilievi geofisici. L'attività di cui al comma precedente è regolata, con gli opportuni adattamenti, dalle norme degli articoli dal 9 al 15 della presente legge e da quelle, in quanto applicabili, contenute nelle leggi minerarie attualmente in vigore.
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