Art. 50 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 50

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonchè per il buon governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
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