Art. 49 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 49

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato. Le attribuzioni spettanti agli organi statali nelle rispettive materie sono esercitate dagli organi che hanno competenze sul litorale più vicino all'impianto. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di detti impianti sono regolati ai sensi degli del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, fino al momento in cui gli impianti stessi sono in navigazione.
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