Art. 27 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 27

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 31 gen 1991
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9 . COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9 . La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'. Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9 . La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.
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