Art. 5 · LEGGE 14 luglio 1967, n. 568

Art. 5

LEGGE 14 luglio 1967, n. 568

In vigore dal 11 ago 1967
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1967 SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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