Art. 2 · LEGGE 14 luglio 1967, n. 568

Art. 2

LEGGE 14 luglio 1967, n. 568

In vigore dal 11 ago 1967
I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.
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