Art. 5
LEGGE 13 luglio 1967, n. 584
In vigore dal 13 ago 1967
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalità e i termini per le richieste di rimborso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 luglio 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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