Art. 5 · LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

Art. 5

LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

In vigore dal 13 ago 1967
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalità e i termini per le richieste di rimborso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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