Art. 4 · LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

Art. 4

LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

In vigore dal 13 ago 1967
Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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