Art. 15
LEGGE 13 luglio 1967, n. 583
In vigore dal 13 ago 1967
(Regolarizzazione contributiva delle assenze)
I primi tre commi dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione, può chiedere di versare, per tutta o parte della assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.
Nel caso contemplato dall', le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente.
È in facoltà dell'azienda da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo.
In tal caso l'azienda è tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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