Art. 11
LEGGE 13 luglio 1967, n. 583
In vigore dal 13 ago 1967
(Contributi)
Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo per effetto dei miglioramenti previsti dalla presente legge, si provvede:
a) con l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo disponibile alla data del 31 dicembre 1964;
b) con la istituzione di un contributo suppletivo pari al 2 per cento della retribuzione imponibile, dovuto a decorrere dal 1 gennaio 1965, per la durata di cinque anni, per far fronte agli aumenti del trattamento di pensione di cui ai precedenti , primo comma, della presente legge;
c) con l'elevazione del contributo ordinario di cui all' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dal 17 per cento al 19 per cento della retribuzione imponibile, con effetto a partire dal 1 gennaio 1966, per far fronte al miglioramento del trattamento di riversibilità e per il finanziamento del sistema di adeguamento delle pensioni, di cui agli articoli da 3, secondo comma, a 9 della presente legge.
Il contributo suppletivo di cui alla lettera b) del precedente comma è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della legge stessa, integrato dall' della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonchè nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti dall' della presente legge.
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