Art. 11 · LEGGE 13 luglio 1967, n. 583

Art. 11

LEGGE 13 luglio 1967, n. 583

In vigore dal 13 ago 1967
(Contributi) Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo per effetto dei miglioramenti previsti dalla presente legge, si provvede: a) con l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo disponibile alla data del 31 dicembre 1964; b) con la istituzione di un contributo suppletivo pari al 2 per cento della retribuzione imponibile, dovuto a decorrere dal 1 gennaio 1965, per la durata di cinque anni, per far fronte agli aumenti del trattamento di pensione di cui ai precedenti , primo comma, della presente legge; c) con l'elevazione del contributo ordinario di cui all' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dal 17 per cento al 19 per cento della retribuzione imponibile, con effetto a partire dal 1 gennaio 1966, per far fronte al miglioramento del trattamento di riversibilità e per il finanziamento del sistema di adeguamento delle pensioni, di cui agli articoli da 3, secondo comma, a 9 della presente legge. Il contributo suppletivo di cui alla lettera b) del precedente comma è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della legge stessa, integrato dall' della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonchè nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti dall' della presente legge.
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