Art. 51 · LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

Art. 51

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
. Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- La vendita di detto tipo di pasta è consentita sino al 30 giugno 1968.
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