Art. 51
LEGGE 4 luglio 1967, n. 580
In vigore dal 13 ago 1967
.
Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di pasta
comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di
grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La vendita di detto tipo di pasta è consentita sino al 30 giugno
1968.
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