Art. 50
LEGGE 4 luglio 1967, n. 580
In vigore dal 6 giu 2001
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Salvo quanto previsto dall' della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.
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