Art. 47 · LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

Art. 47

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
Nei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale. Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo, allorquando il titolare dell'impresa offra, adeguata garanzia di avere eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta la chiusura. Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di giorni trenta dalla notifica. Il provvedimento di chiusura previsto dal presente articolo non preclude l'esercizio del potere conferito al medico provinciale dal precedente . Tuttavia, in questo caso, il periodo di chiusura preventivo sarà computato ai fini del decorso dei termini massimi previsti dallo stesso .
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