Art. 46
LEGGE 4 luglio 1967, n. 580
In vigore dal 13 ago 1967
Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente , l'autorità giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.
Nei casi di particolare gravità, per le infrazioni previste dal settimo comma dell'articolo 42 il medico provinciale può disporre il ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore.
L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova licenza per la medesima attività prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di ritiro.
Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa può disporre, altresì, la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 2.000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.
Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, è equiparata la definizione in via amministrativa.
Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle di cui all' del Codice penale.
Il provvedimento del medico provinciale è vincolante per le autorità designate dalla legge alla concessione delle licenze.
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