Art. 44
LEGGE 4 luglio 1967, n. 580
In vigore dal 13 ago 1967
Salvo che il fatto costituisca più grave reato:
a) la violazione delle disposizioni di cui agli (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma), è punita con l'ammenda sino a lire 2.000.000;
b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) è punita con la ammenda sino a lire 200.000;
c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonchè dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000.
In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.
Ai sensi dell'articolo 15 del Codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.
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