Art. 40 · LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

Art. 40

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
È vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonchè nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.
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