Art. 27 · LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

Art. 27

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
È vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.
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