Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222: "Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 giugno 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - REALE - PRETI - COLOMBO - SCALFARO - TOLLOY - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-06-22;457#art-1