Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222: "Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 giugno 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - PRETI - COLOMBO - SCALFARO - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE
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