Art. 1 · LEGGE 5 giugno 1967, n. 414

Art. 1

LEGGE 5 giugno 1967, n. 414

In vigore dal 5 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo, unico. La spesa autorizzata con la legge 5 giugno 1965, n. 718, per la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazione adottati dal Governo tunisino, è aumentata da lire 3 miliardi a lire 6 miliardi. Gli ulteriori 3 miliardi saranno stanziati in ragione di lire 1 miliardo all'anno, a partire dal 1967. All'onere relativo all'esercizio 1967 si farà fronte con riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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