Art. 26 · LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

Art. 26

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
In caso di controversia sull'applicazione delle mediazioni, nonchè delle tariffe per altre prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Ordine.
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