Art. 24 · LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

Art. 24

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all' sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro per il tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.
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