Art. 12 · LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

Art. 12

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio, del rendiconto economico e finanziario dell'Ordine, nonchè del bilancio preventivo annuale e per la nomina di due revisori dei conti. - Deve inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti. L'assemblea è convocata con otto giorni di anticipo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare. Tuttavia il presidente può, in caso di urgenza, convocare l'assemblea anche con il preavviso di soli tre giorni. L'assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente, comprese le deleghe, la maggioranza degli iscritti; trascorsa un'ora, l'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Ciascun iscritto all'Albo ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre altri iscritti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
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