Art. 4 · LEGGE 29 maggio 1967, n. 380

Art. 4

LEGGE 29 maggio 1967, n. 380

In vigore dal 29 giu 1967
All'onere di lire 100.000.000 derivante per l'esercizio 1967 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1189 (lire 50.000.000) e 1207 (lire 50.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1967 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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