Art. 1
LEGGE 29 maggio 1967, n. 380
In vigore dal 29 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, numero 447, che apportano modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260.
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