Art. 1
LEGGE 29 maggio 1967, n. 369
In vigore dal 14 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'assistenza di malattia è estesa ai titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia e ferma restando la facoltà di opzione prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 975.
L'assistenza è dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente comma ed ai rispettivi familiari conviventi ed a carico indicati all', comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo le norme, limiti e modalità, previsti da quest'ultima legge e sue successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei coloni e mezzadri, e, secondo le norme, limiti e modalità previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la categoria dei coltivatori diretti. Anche ai titolari di pensione di quest'ultima categoria l'assistenza è dovuta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell' della legge 4 agosto 1955, n. 692.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-29;369#art-1