Art. 51 · LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

Art. 51

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 15 feb 2018
Prima elezione del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale Con decreto del Ministro della giustizia, è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dello elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi. Si applicano le disposizioni di cui al precedente , ultimo comma. Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione. Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 maggio 1967 SARAGAT MORO - REALE - GUI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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