Art. 50 · LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

Art. 50

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 15 feb 2018
Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una Commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. La Commissione straordinaria è composta da undici membri nominati dal Ministro della giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente. La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.
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