Art. 48 · LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

Art. 48

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 4 giu 1970
Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonchè agraria e medicina veterinaria , i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
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