Art. 4 · LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

Art. 4

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 1 lug 1967
Segreto professionale Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.
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