Art. 10
LEGGE 24 maggio 1967, n. 396
In vigore dal 8 mag 2010
Iscrizione
Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, è motivata.
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
Storico versioni
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