Art. 8 · LEGGE 19 maggio 1967, n. 378

Art. 8

LEGGE 19 maggio 1967, n. 378

In vigore dal 9 ott 2010
Alla spesa occorrente per la provvista ed il trasporto di acqua si provvede con l'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. All'onere derivante dall'applicazione del precedente si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 . Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1967 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE
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