Art. 1
LEGGE 19 maggio 1967, n. 378
In vigore dal 29 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'allegato A della legge 9 maggio 1950, n. 307, contenente l'elenco delle isole minori il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato, quale risulta modificato dalla legge 3 giugno 1959, n. 402, è sostituito dalla tabella A allegata alla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-19;378#art-1