Art. 1 · LEGGE 18 maggio 1967, n. 395

Art. 1

LEGGE 18 maggio 1967, n. 395

In vigore dal 1 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi dell' del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336, o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono sottoposte a revisione amministrativo-contabile effettuata da un Collegio di revisori composto da tre membri nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione 4 civile, di concerto col Ministro per il tesoro. Il Collegio è composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte dei conti, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della aviazione civile e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro. Esso è nominato per un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle gestioni di cui al primo comma, possono essere istituiti, con le forme e nei modi previsti nel presente articolo, Collegi di revisori per singole gestioni e per gruppi di esse. I revisori svolgono il loro mandato a norma dell'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e riferiscono all'Amministrazione, semestralmente, sull'andamento delle gestioni stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 maggio 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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