Art. 6 · LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

Art. 6

LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

In vigore dal 1 lug 1967
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro per la pubblica istruzione o dalla maggioranza dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni si richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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