Art. 3 · LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

Art. 3

LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

In vigore dal 1 lug 1967
Sono organi della Scuola: a) il Consiglio di amministrazione; b) il direttore, presidente del Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori dei conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;394#art-3