Art. 9 · LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

Art. 9

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
L'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato: "Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro. Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore".
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