Art. 21
LEGGE 18 maggio 1967, n. 318
In vigore dal 30 mag 1967
Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si provvede con le dotazioni apposite iscritte nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i rispettivi esercizi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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