Art. 21 · LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

Art. 21

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si provvede con le dotazioni apposite iscritte nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i rispettivi esercizi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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