Art. 2 · LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

Art. 2

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
L'assegno complementare previsto dall' della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue. L' della legge 25 novembre 1964, n. 1266, e soppresso.
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