Art. 19 · LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

Art. 19

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle annesse tabelle C, D, G, I, M ed O sono concessi d'ufficio con le Seguenti decorrenze: a) per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 1a alla 6ª e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle I ed O, dal 16 settembre 1966; b) per gli invalidi ascritti alla 7ª ed 8ª categoria e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle G ed M dal 10 luglio 1967. Le nuove misure degli assegni di superinvalidità stabilite dalla annessa tabella E sono applicate d'ufficio dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi degli assegni di cumulo di cui alla allegata tabella F nonchè i benefici economici previsti dagli sono applicati d'ufficio a decorrere dal 16 settembre 1966. L'indennità speciale annua prevista dall' per gli invalidi dalla 2ª all'8ª categoria e dall' per i titolari di pensioni di guerra indirette è accordata, ad istanza di parte, a decorrere dall'anno 1968. La domanda deve essere presentata alla Direzione provinciale del tesoro competente per territorio. Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla presente legge, ivi compreso quello derivante dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle lettere della tabella E, deve essere richiesto con apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dalla data suddetta. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine, i benefici medesimi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
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