Art. 16 · LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

Art. 16

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 260 anno di età, purchè non esercitino altro lavoro e non abbiano altri redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.
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