Art. 15 · LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

Art. 15

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
All'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di età". Le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 164, sono abrogate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318#art-15