Art. 8
LEGGE 3 maggio 1967, n. 315
In vigore dal 11 giu 1967
Qualora la pensione teorica di cui alla lettera a) dell', oppure la corrispondente pensione teorica maggiorata di un decimo nel caso di pensione diretta di privilegio, superi la retribuzione annua indicata al comma secondo dello stesso , l'eccedenza e dovuta nel suo intero ammontare.
Le pensioni teoriche contemplate al comma precedente in nessun caso possono considerarsi inferiori ai rispettivi importi minimi, previsti, in relazione agli anni utili ai fini del trattamento di quiescenza, dalla tabella III allegata alla presente legge.
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