Art. 6
LEGGE 3 maggio 1967, n. 315
In vigore dal 11 giu 1967
Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto nella forma della pensione, pagabile in tredici mensilità secondo le disposizioni vigenti è costituito:
a) dalla pensione teorica determinata in applicazione dell';
b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 104.000.
La rendita vitalizia di cui alla lettera b) è dovuta solo quando la pensione teorica di cui alla lettera a) non superi la retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 attribuibile all'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Inoltre, essa è limitata alla differenza tra tale retribuzione e la pensione teorica qualora la differenza stessa risulti inferiore a lire 104.000.
Nel caso in cui il trattamento di quiescenza abbia riferimento a servizi simultanei, ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva alla data di cessazione, trova applicazione il criterio indicato nella seconda parte dell'ultimo comma dell' della legge 4 febbraio 1958, n. 87.
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