Art. 3 · LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

Art. 3

LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

In vigore dal 11 giu 1967
Per l'iscritto già in servizio al 1 gennaio 1967, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica relativa al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita alla data medesima. Per il periodo utile anteriore al 1 gennaio 1967, arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore a sei mesi, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante pari al prodotto della predetta retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 per il coefficiente della tabella I allegata alla presente legge corrispondente agli anni del periodo utile suddetto. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente, l'effetto retroattivo fino al 1 gennaio 1967 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti successivamente a tale data, si considera efficace purchè le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi oppure da regolamenti organici.
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