Art. 29
LEGGE 3 maggio 1967, n. 315
In vigore dal 11 giu 1967
Dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'importo annuo lordo delle pensioni concesse dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è arrotondato, per eccesso, a cinquecento lire.
Per le pensioni vigenti a tale data l'arrotondamento previsto dal precedente comma sarà effettuato direttamente dalle Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 maggio 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO - TAVIANI - BOSCO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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