Art. 21
LEGGE 3 maggio 1967, n. 315
In vigore dal 10 set 1991
Fermo restando il disposto di cui all' della legge 22 novembre 1962, n. 1646, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti dei personali dipendenti dagli Enti sottoindicati:
Camere di commercio, industria ed agricoltura:
Istituti autonomi per le case popolari;
Ente nazionale italiano per il turismo;
Enti provinciali per il turismo;
Comunità israelitiche;
Istituti zooprofilattici;
Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione.(1)
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