Art. 17
LEGGE 3 maggio 1967, n. 315
In vigore dal 11 giu 1967
Le pensioni dirette di privilegio relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1967 e le pensioni dirette non di privilegio relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967 sono riliquidate applicando i criteri indicati all'.
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