Art. 17 · LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

Art. 17

LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

In vigore dal 11 giu 1967
Le pensioni dirette di privilegio relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1967 e le pensioni dirette non di privilegio relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967 sono riliquidate applicando i criteri indicati all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315#art-17