Art. 10 · LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

Art. 10

LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

In vigore dal 11 giu 1967
In aggiunta al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, previsto dagli , è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l' della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
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