Art. 1 · LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

Art. 1

LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

In vigore dal 11 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1 luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell' della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è maggiorata dell'eventuale indennità integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell' della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.
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